Art. 6.

      1. La costruzione, la gestione e la manutenzione del centro direzionale e delle infrastrutture necessarie alla creazione della zona franca produttiva, nonché l'assegnazione e la vendita dei terreni agli operatori richiedenti, sono attribuite al Consorzio, secondo le direttive ed il controllo del coordinatore generale.
      2. Il Consorzio, per la manutenzione delle opere, per la gestione degli impianti e per l'erogazione dei servizi consortili, determina, d'intesa con il coordinatore generale, e riscuote i dovuti corrispettivi.
      3. Le concessioni edilizie per la costruzione degli impianti industriali, commerciali e di servizi, all'interno della zona franca produttiva e nelle aree industriali attrezzate dal Consorzio sono rilasciate dalle competenti amministrazioni comunali a titolo gratuito.